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Studio Tecnico e CFA Professionale
Geometra Peppino Masia
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1) In caso di variazione di una delle figure aziendali per la sicurezza (RSPP, RLS, MC) si configura necessaria una nuova redazione del DVR o è sufficiente un aggiornamento dei nominativi? Sottoponiamo lo stesso quesito anche nel caso in cui sia stata effettuata una relazione tecnica per esempio sulla MMC, nella quale si evidenzia che il risultato è sotto i limiti di azione e che comunque non è variato rispetto a prima?
Ai fini della rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi l’art. 29, c. 3, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, considera aspetti sostanziali quali la realizzazione di “… modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori” così come il “…grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione” o, infine, l’accadimento di “infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”. La modifica, formale, di taluno dei soggetti dell’organigramma di sicurezza non pare comportare detto obbligo di aggiornamento, eccezion fattasi, naturalmente, per il cambio di datore di lavoro.
2) Un'azienda che opera nella distribuzione impiega degli agenti e dei procacciatori di affari (che sono iscritti nel Libro Unico), tale personale utilizza i mezzi di trasporto messi a disposizione dell'azienda. Per il testo unico sicurezza tale personale è assimilabile al personale dipendente e, quindi, con tutta la gestione che ne consegue, o no?
Si ritiene che, a prescindere dall’utilizzo o meno di mezzi aziendali, ciò che qualifichi il rapporto di lavoro, conseguentemente anche dal punto di vista della sicurezza, sia il contratto in essere tra i soggetti in questione e l’azienda, ovvero se esercenti l’attività in qualità di dipendenti – con applicazione di tutta la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modd – o, al contrario, quali professionisti con partita iva (lavoratori autonomi) – in tal caso con applicazione soltanto delle parti in tal senso previste per tale categoria di lavoratori all’interno del D.lgs. citato.
3) Riguardo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, addetto primo soccorso e addetto antincendio), quando c'è l'obbligo di aggiornamento?
La periodicità della formazione, ovvero la frequenza con cui procedere all’aggiornamento della stessa, è, in genere, demandato dalla legge alla contrattazione collettiva (leggasi in tal senso quanto previsto dall’art. 37, c. 11, D.lgs. n. 81/2008 per quanto concerne l’aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori). Rileva, peraltro, un correlato obbligo di aggiornamento al mutamento delle condizioni del luogo di lavoro/lavorazioni tali da implicare una variazione della valutazione dei correlati rischi (es. cfr. p. 7.2, lett. G, allegato VII, D.M. 10 marzo 1998, quanto alla formazione antincendio da erogare agli incaricati dell’attività di prevenzione incendi ex art. 37, c. 9, D.lgs. citato).
4) Dovendo assumere un lavoratore per una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria, nell'impossibilità da parte del proprio medico competente di eseguire la visita è possibile avvalersi di un altro medico del lavoro.
Si. Il caso specifico è peraltro trattato dall’art. 41, comma 2-bis, del D.Lgs 81/08, il quale prevede che le visite mediche preventive possano essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Si ricorda inoltre che la scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del D.Lgs 81/08 che prevedono che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possa prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.